Il Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali CGIL Piemonte
ad ulteriore integrazione della nota già pubblicata
fornisce nuove precisazioni:
1. con la delibera della Giunta Regionale n° 51-7754 del 10/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n° 52 del 27/12/2007, tutti i cittadini residenti in Piemonte non devono più pagare il contributo di due euro sulle prestazioni farmaceutiche a favore del Servizio Sanitario Regionale, relativo ai farmaci di fascia A, quelli considerati essenziali o destinati alla cura di patologie croniche;
2. dal reddito complessivo (come descritto nella nota precedente) va comunque dedotto il reddito della prima casa, perché l'esenzione per i redditi inferiori ai 36.151,98 euro riferiti all'anno precedente, è in analogia a quanto già previsto dalla normativa nazionale per le esenzioni dei ticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche (legge 537/1993 e successive modifiche);
3. coloro che rientrano nella nuova fascia di esenti e che intendono avvalersi di questo diritto, dovranno dotarsi di attestato di esenzione, riportando il codice E11 rilasciato dall'Asl di residenza sulla base di un'autocertificazione.
I modelli da compilare per ottenere l'esenzione sono in distribuzione presso gli sportelli distrettuali e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle AA.SS.LL.. Per chiedere l'esenzione è necessario presentare la fotografia di un documento di identità valido e il codice fiscale o la tessera sanitaria.
Chi è già in possesso di un attestato di esenzione con i codici L01, L02, L03, L04, S01, S02, S03, C01, C02, C03, C04, C05, C06, G01, G02, N01 non dovrà presentare una nuova richiesta.
Con l'entrata in vigore della delibera, i disoccupati in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego, gli iscritti alle liste di modalità e i lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, per i quali una precedente delibera del marzo 2006 aveva predisposto l'esonero con codice E22, confluiranno nella nuova fascia di esenzione per reddito e dovranno, quindi, provvedere a munirsi di un nuovo certificato.
Gli attestati con codice E22 già rilasciati avranno validità fino alla scadenza prevista per ogni singolo attestato. Rimarranno invece validi fino al mese di giugno 2009 gli attestati E11 rilasciati agli anziani ultrasessantacinquenni.
I codici E12, precedentemente rilasciati ai soggetti ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima come diritto individuale, indipendentemente dal reddito complessivo del nucleo familiare, sono scaduti il 31.12.1007 e non più rinnovabili. Pertanto, i possessori tale codice (E12) potranno richiedere il nuovo attestato (E11) qualora rientrino nei limiti di reddito complessivo del nucleo familiare stabiliti dalla Giunta Regionale (36.151,98 euro).
Viene invece mantenuto il codice W01 certificato direttamente dal medico curante a favore dei cittadini affetti da malattia progressiva in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali).
L'esenzione può essere richiesta in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza.
Scarica qui il documento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
Le risposte alle domande più frequenti dei cittadini
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