La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza numero 719/2008 ha stabilito che le persone disabili possono circolare con i loro veicoli in tutte le zone a traffico limitato italiane, anche se non dispongono dell'autorizzazione dello specifico Comune entro cui si trovano a muoversi.
In pratica il contrassegno apposto sul veicolo di un disabile è valido in tutto il territorio nazionale
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