05 agosto 2010

Invalidi civili parziali

La nuova legge n. 122/2010 ha abrogato il primo comma dell'articolo 10 del D.L. n. 78/2010 (testo originario di seguito riportato), che in prima stesura prevedeva l'innalzamento all'85% della percentuale di invalidità necessaria per ottenere l'assegno mensile di assistenza riservato agli invalidi parziali, pertanto la percentuale utile per il diritto torna ad essere il 74% - ovviamente sempre in presenza dei requisiti reddituali percentuali.

Norma soppressa - Articolo 10
Riduzione della spesa in materia di invalidità
1. Per le domande presentate dal 1^ giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.

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